10 gennaio 2022
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2021 il DPCM 19 ottobre 2021 che, su proposta del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, apporta modifiche al DPCM 4 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese».
Con il nuovo decreto vengono modificati i requisiti che i gestori dell’identità digitale devono possedere ai fini dell'accreditamento in ottemperanza alla normativa europea: “Deve prevedersi il possesso da parte del gestore dell'identità digitale di un’organizzazione consolidata e pienamente operativa e di risorse finanziarie, in termini di capitale o patrimonio minimo, di importo adeguato rispetto all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo svolgimento continuativo della sua attività, unitamente ad una polizza assicurativa adeguata rispetto ai rischi connessi alla fornitura di un servizio di sempre maggiore diffusione, che consente l'accesso a servizi erogati in rete sul presupposto dell'identificazione personale dell'utente”.
Più precisamente, agli enti vengono richiesti i seguenti requisiti:
- la qualifica di persona giuridica legalmente riconosciuta avente un patrimonio o un capitale sociale non inferiore a trecentomila euro e con un’organizzazione consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti per la fornitura dei servizi;
- un’adeguata copertura assicurativa (pari ad almeno 1,5 milioni di euro annui e centocinquantamila euro per singolo sinistro) volta a consentire il risarcimento dei danni causati, con dolo o colpa, a qualsiasi persona fisica o giuridica a causa del mancato adempimento degli obblighi connessi alla gestione del sistema SPID.